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Costituzione Di Nyan

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Costituzione di Nyan

Principi Fondamentali

Art. 1) La nazione di Nyan è una repubblica democratica presidenziale e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della costituzione.

Art. 2) La capitale della nazione di Nyan è la città di Nyan.

Art. 3) La nazione di Nyan è una e indivisibile.

Art. 4) I cittadini hanno libertà di pensiero, parola e religione purché essi non violino la legge.

Art. 5) Tutti i cittadini possono esprimere liberamente le loro idee in pubblico ([GDR off] sul forum). Essi possono fare richieste, proporre, mettere in discussione e fornire il loro parere su qualsiasi attività pubblica, nel rispetto del prossimo e della presente costituzione.

Art. 6) La forma democratica della nazione è inviolabile. Non è consentito perseguire nemmeno a parole il sovvertimento dell’ordine democratico e repubblicano della nazione. Tale comportamento è perseguibile in via giudiziaria e comporta l’esilio permanente dalla città.

Art. 7) La nazione di Nyan persegue la pace e la giustizia ed i suoi rapporti verso gli altri popoli delle Terre Perdute, sono tesi verso la pace. La nazione di Nyan ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Poteri

Art. 8) Si riconoscono le seguenti cariche: un presidente, un vicepresidente, un giudice, un vicegiudice, i ministri e il popolo.

Art. 9) Il presidente detiene il potere esecutivo, ovvero amministra la nazione, controlla i conti pubblici e la tassazione, decide la politica estera, assegna piccole costruzioni e ha i poteri di sindaco e di capo della nazione ([GDR off] del plugin towny). Il presidente può delegare tale potere in parte al vicepresidente e per specifici compiti ai ministri, i quali sono soggetti alla sua approvazione.

Art. 10) Il presidente detiene il potere legislativo di proporre le leggi. Il presidente può delegare tale potere in parte al vicepresidente e, solamente in via temporanea, ai ministri su specifiche questioni. Essi sono soggetti alla sua approvazione.

Art. 11) Il popolo detiene il potere legislativo di approvare le leggi tramite votazione a maggioranza semplice.

Art. 12) Il giudice detiene il poter giudiziario, ovvero giudica in base alla costituzione, alle leggi della nazione e al buon senso ed è chiamato a decidere in caso di dubbi sull’interpretazione della costituzione.

Art. 13) Il vicegiudice amministra la giustizia come il giudice ed ha gli stessi poteri e doveri, ma limitati ai processi nei quali il giudice sia temporaneamente assente oppure si verifichino le condizioni di incompatibilità del giudice a giudicare descritte nella presente costituzione.

Art. 14) Giudice, vicegiudice, presidente e vicepresidente devono essere persone distinte. Non vengono fissati limiti di mandati consecutivi.

Art. 15) Il popolo è formato dai cittadini della nazione di Nyan. Ogni cittadino acquisisce i propri diritti civici (di voto e di candidatura) registrandosi nel censimento della nazione ([GDR off] sul forum).

Art. 16) Non possono in alcun caso essere emesse leggi a valore retroattivo.

Votazioni

Art. 17) Ogni tipo di votazione, salvo diversa indicazione descritta nella presente costituzione, dura complessivamente 5 giorni. Nei primi 2 giorni viene illustrato il tema della votazione e tutti i cittadini potranno partecipare ad una discussione esprimendo le proprie idee in merito, descrivendo i pro e contro di tale proposta. Nei successivi 3 giorni si effettua la votazione vera e propria.

Elezione presidenziale

Art. 18) Qualsiasi cittadino della nazione di Nyan e registrato sul censimento da almeno un mese può candidarsi come presidente, a meno che sia giudice o vicegiudice.

Art. 19) Il presidente viene eletto mediante votazione in due turni da tutti i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni e il suo mandato dura 2 mesi. Il primo turno dell’elezione presidenziale segue la regola descritta nell’articolo 17. Se un candidato raccoglie almeno il 50%+1 dei voti viene eletto direttamente, altrimenti in ulteriori 3 giorni avviene il ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto più voti nel primo turno. Non viene fissato un quorum.

Art. 20) L’elezione presidenziale viene organizzata e sorvegliata dal giudice.

Conferma presidenziale

Art. 21) 15 giorni prima del termine del mandato presidenziale i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni sono chiamati a votare per riconfermare il mandato. Il mandato viene riconfermato se il 50% + 1 dei votanti è a favore. Affinché la conferma sia valida è necessario che partecipi al voto almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 22) La conferma presidenziale viene organizzata e sorvegliata dal giudice.

Sfiducia presidenziale

Art. 23) In qualsiasi momento, non meno di 10 cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni possono richiedere la sfiducia del presidente. In questo caso si esegue una votazione in cui i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni sono chiamati a votare. Il presidente è costretto alle dimissioni se il 50% + 1 dei votanti è a favore della sfiducia. Affinché la sfiducia sia approvata è necessario che partecipi al voto almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 24) Non è possibile presentare una richiesta di sfiducia presidenziale, se ne è già stata presentata una nelle due settimane precedenti.

Art. 25) La sfiducia presidenziale viene organizzata e sorvegliata dal giudice.

Vicepresidente

Art. 26) Il vicepresidente deve essere nominato dal presidente entro 2 giorni dalla sua nomina presidenziale. Può essere nominato vicepresidente solamente un cittadino della nazione di Nyan registrato sul censimento.

Art. 27) In caso di assenza temporanea del presidente, il vicepresidente ne esercita gli stessi poteri e doveri, ma mantenendo il titolo di vicepresidente. Egli pertanto al termine del mandato presidenziale non può fruire della conferma presidenziale.

Art. 28) Il vicepresidente può essere destituito dal presidente, qualora questi lo ritenga opportuno, nominandone un altro entro 2 giorni.

Ministri

Art. 29) I ministri vengono nominati e possono essere destituiti in qualsiasi momento dal presidente.

Giudice

Art. 30) Prima di amministrare una causa il giudice deve verificare che non ci sia la possibilità di conciliare le parti.

Art. 31) Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può disporre il sequestro cautelativo di alcuni o tutti i beni dell’imputato fino alla sentenza.

Art. 32) Il giudice non può giudicare qualora egli sia l’imputato, la parte offesa o l’accusa. In tal caso il processo viene tenuto dal vicegiudice.

Elezione del giudice

Art. 33) Qualsiasi cittadino della nazione di Nyan e registrato sul censimento da almeno un mese può candidarsi come giudice, a meno che sia presidente o vicepresidente.

Art. 34) Il giudice viene eletto mediante votazione in due turni da tutti i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni e il suo mandato dura 2 mesi. Il primo turno dell’elezione del giudice segue la regola descritta nell’articolo 17. Se un candidato raccoglie almeno il 50%+1 dei voti viene eletto direttamente, altrimenti in ulteriori 3 giorni avviene il ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto più voti nel primo turno. Non viene fissato un quorum.

Art. 35) L’elezione del giudice viene organizzata e sorvegliata dal presidente.

Conferma del giudice

Art. 36) 15 giorni prima del termine del mandato del giudice i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni sono chiamati a votare per riconfermare il mandato. Il mandato viene riconfermato se il 50% + 1 dei votanti è a favore. Affinché la conferma sia valida è necessario che partecipi al voto almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 37) La conferma del giudice viene organizzata e sorvegliata dal presidente.

Vicegiudice

Art. 38) La carica di vicegiudice non è sempre ricoperta. Egli viene eletto solo quando è necessaria la sua funzione.

Art. 39) Se anche il vicegiudice è indisponibile o incompatibile a giudicare come definito all’articolo 32, il suo mandato cessa e si rende necessario eleggerne un altro.

Elezione del vicegiudice

Art. 40) Qualora si renda necessaria la funzione del vicegiudice, qualsiasi cittadino della nazione di Nyan e registrato sul censimento da almeno un mese può candidarsi come vicegiudice, a meno che sia presidente o vicepresidente o giudice.

Art. 41) Il vicegiudice viene eletto mediante votazione in due turni da tutti i cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni e il suo mandato naturale dura 2 mesi. Il primo turno dell’elezione del giudice segue la regola descritta nell’articolo 17. Se un candidato raccoglie almeno il 50%+1 dei voti viene eletto direttamente, altrimenti in ulteriori 3 giorni avviene il ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto più voti nel primo turno. Non viene fissato un quorum.

Art. 42) L’elezione del vicegiudice viene organizzata e sorvegliata dal presidente.

Annullamento sentenza e sfiducia del giudice o del vicegiudice

Art. 43) La sentenza di un giudice o di un vicegiudice può essere annullata entro 7 giorni dalla sua pubblicazione su richiesta di almeno 10 cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni. La sentenza risulta nulla ed egli è costretto alle dimissioni se il 50% + 1 dei votanti (cittadini registrati sul censimento da almeno 15 giorni) è a favore all’annullamento. Affinché l’annullamento della sentenza e la sfiducia siano approvati è necessario che partecipi al voto almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 44) Ogni richiesta di annullamento deve essere accompagnata da delle motivazioni e nei 2 giorni di discussioni il giudice o il vicegiudice di cui si è richiesta la sfiducia deve avere la possibilità di controbattere a tali motivazioni. Se il giudice o il vicegiudice di cui si è richiesta la sfiducia fosse indisponibile in questi due giorni per motivi di forza maggiore, il tempo di discussione può essere aumentato fino ad un massimo di 7 giorni.

Art. 45) Non è possibile presentare più di una richiesta di annullamento e sfiducia per ogni sentenza.

Art. 46) L’ annullamento della sentenza e la sfiducia del giudice o del vicegiudice viene organizzata e sorvegliata dal presidente.

Difesa

Art. 47) La guardia nazionale di Nyan è il corpo militare della nazione e dipende dal presidente. Il suo compito primo è di difendere Nyan e i suoi cittadini nel rispetto della costituzione e delle leggi.

Art. 48) Il presidente può dichiarare lo stato di guerra che entra immediatamente in vigore. Lo stato di guerra dovrà essere confermato dai cittadini con voto a maggioranza semplice in accordo all’articolo 17 e quorum del 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 49) In tempo di guerra il presidente ha la possibilità di emettere decreti riguardanti difesa ed economia (come ad esempio arruolamenti, sequestri di beni, espropri immediati). Tali decreti sono immediatamente validi senza la conferma popolare.

Art. 50) In caso di non conferma dello stato di guerra da parte dei cittadini, eventuali decreti emessi decadono ed eventuali decisioni o sentenze basate sulla loro applicazione sono nulle.

Art. 51) Anche durante lo stato di guerra il presidente è sfiduciabile e processabile.

Art. 52) In caso di guerra o assedio tutti i cittadini della nazione dovranno partecipare alla guerra.

Economia

Art. 53) Le tasse devono essere pagate da tutti i cittadini della nazione, eccetto il presidente, il vicepresidente, i ministri e gli assistenti. L’esenzione dalle tasse è considerata l’unica forma di retribuzione per il loro lavoro. Al termine dei rispettivi mandati, essi saranno di nuovo coperti da codesto dovere.

Art. 54) Il giudice e il vicegiudice non sono esentati dal pagare le tasse, ma percepiscono uno stipendio di 100 zenar per ogni causa amministrata.

Art. 55) Il presidente può dichiarare lo stato di crisi economica che entra immediatamente in vigore. Lo stato di crisi economica dovrà essere confermato dai cittadini con voto a maggioranza semplice in accordo all’articolo 17 e quorum del 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 56) In tempo di crisi economica il presidente ha la possibilità di emettere decreti riguardanti l’economia (come ad esempio sequestri di beni o espropri immediati). Tali decreti sono immediatamente validi senza la conferma popolare.

Art. 57) In caso di non conferma dello stato di crisi economica da parte dei cittadini, eventuali decreti emessi decadono ed eventuali decisioni o sentenze basate sulla loro applicazione sono nulle.

Art. 58) Anche durante lo stato di crisi economica il presidente è sfiduciabile e processabile.

Art. 59) Per interessi nazionali il presidente può proporre al popolo l’esproprio di lotti privati. L’espropriazione dovrà essere votata dai cittadini aventi diritto al voto a maggioranza semplice. In caso di esito positivo, il cittadino proprietario del lotto espropriato, avrà 3 giorni di tempo per trasferire i propri beni in un nuovo plot che gli sarà messo a disposizione gratuitamente dalla nazione. Egli avrà inoltre diritto ad un indennizzo di 1000 zenar per ogni lotto. Tale disposizione non si applica in tempo di guerra e di crisi economica.

Modifiche costituzionali

Art. 60) La costituzione può essere soggetta a modifica.

Art. 61) Le modifiche alla costituzione possono essere proposte solamente dal presidente oppure da un gruppo di 10 cittadini registrati sul censimento del forum da almeno 15 giorni. Il tempo di discussione della proposta presentata è di 7 giorni. Dopo la discussione si esegue la votazione che dura 7 giorni e a cui sono chiamati a votare tutti i cittadini della nazione di Nyan aventi diritto al voto. L’approvazione delle modifiche avverrà con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti e un quorum del 40%. Nel caso in cui dopo i 7 giorni di votazione non si sia raggiunto il quorum, la votazione prosegue fino al raggiungimento del quorum per un massimo di ulteriori 7 giorni. Al termine degli ulteriori 7 giorni la necessità di raggiungere il quorum decade e la votazione termina. In tutti gli altri casi le modifiche non avranno effetto.

Art. 62) La votazione di conferma delle modifiche costituzionali viene organizzata e sorvegliata dal giudice.

Art. 63) La forma repubblicana della nazione è immutabile. Questo articolo non può essere abolito nè modificato.

Disposizioni Transitorie

Art. I) All'entrata in vigore della presente costituzione, il presidente è colui legittimamente eletto con la precedente versione costituzionale. Il suo mandato terminerà in accordo all’attuale costituzione.

Art. II) Il giudice attuale, essendo stato sorteggiato e non votato, ha il dovere di dare le dimissioni entro 2 giorni dall’approvazione della presente costituzione. Egli rimane in carica fino all’elezione del nuovo giudice.

Art. III) Il censimento valido ai fini descritti nei diversi articoli della presente costituzione è quello pubblicato sulla bacheca cittadina ([GDR off] il forum)

Padri costituenti: Digelf, Genmassimo, Untakatapuntaka, Za Badger.

Viene fatta una menzione a Goldr che ha stilato la precedente versione della costituzione.

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