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Ratifica Patto Di Sicurezza Internazionale - Usn

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Patto di Sicurezza Internazionale

Ψ

In rappresentanza del popolo, con il popolo e per il popolo le Nazioni firmatarie del presente trattato, decise a salvaguardare la propria civiltà, la libertà dei propri popoli e il proprio retaggio comune fondato sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire il benessere e la stabilità nelle Terre Perdute, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Patto di Sicurezza Internazionale

Membri fondatori del presente trattato sono la Repubblica Oligarchica dell' Unione, gli Stati Uniti di Nyan e l’ Unione delle Repubbliche Moderniste.

Tutti i trattati vigenti stipulati fra le Parti vengono soppressi e sostituiti con il presente che li comprende.

Impegni delle Nazioni

Articolo 1

Viene istituito il Consiglio di Sicurezza come organo deputato ad assumere le decisioni su ogni materia di competenza comune stabilita nel presente trattato e risolvere eventuali controversie. Ogni Stato membro del Patto ha diritto a due delegati nel Consiglio. Il Consiglio si considera permanente e può essere convocato in ogni momento.

Le finalità ispiratrici di ogni decisione del consiglio sono la pace e la stabilità delle terre perdute.

Tutte le deliberazioni sugli impegni delle Parti contenuti di seguito nel Trattato devono essere assunte dal Consiglio di Sicurezza.

Su delibera del Consiglio una Nazione aderente può essere temporaneamente esentata dall' ottemperanza ad uno o più degli obblighi di seguito elencati.

Tali poteri e le modalità del loro esercizio sono stabiliti nella parte del presente Trattato dedicata al Consiglio di Sicurezza.

Articolo 2

Le Parti si impegnano, quando possibile, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali. Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni, diffondendo i principi sui quali tali istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere.

Articolo 3

Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a promuovere fra di esse rapporti di amicizia e collaborazione. Le Parti si impegnano all' aiuto reciproco nel momento del bisogno.

Articolo 5

Le Parti si impegnano a perseguire comunemente i traditori di una o più di loro e ostacolarne, tramite la diplomazia, l' appartenenza a Nazioni esterne al Patto di Sicurezza Internazionale.

Verrà stipulata una lista di nemici comuni che devono essere perseguiti da tutti i cittadini delle Nazioni stipulanti.

Le Parti non possono dare asilo ai nemici comuni e sono tenute alla loro estradizione.

Articolo 6

E' fatto divieto assoluto di furto o azioni ostili fra i cittadini delle Nazioni aderenti.

Le Nazioni sono tenute a riparare a eventuali violazioni compiute dai loro cittadini. In caso di recidività immotivata si potrà valutare l' esilio dei colpevoli.

Spetta al Consiglio di Sicurezza risolvere eventuali controversie sorte fra gli organi giudiziari di due o più Nazioni aderenti a riguardo di tali violazioni.

Articolo 7

I cittadini delle nazioni che hanno stipulato il patto possono attraversare liberamente i territori degli alleati presentando una esplicita richiesta. Ogni nazione è libera di gestire tali permessi come meglio ritiene in base alle proprie esigenze di sicurezza interna.

Articolo 8

I Trattati che le Parti, al momento della ratifica del presente Trattato, hanno stipulato con Nazioni non aderenti sono da ritenersi validi individualmente.

In futuro le Parti si impegnano a discutere in Consiglio di eventuali trattati con Nazioni non aderenti valutando la possibilità di aderire collettivamente. Non possono essere stipulati trattati all' insaputa degli alleati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a collaborare militarmente per difendere i propri cittadini da qualsiasi azione ostile intrapresa da eremiti. Ogni Parte può però liberamente intraprendere azioni unilaterali contro di essi anche senza aver consultato gli alleati.

Articolo 10

Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, compreso l' intervento militare, per ristabilire e mantenere la sicurezza.

Tale situazione è disciplinata nel titolo di questo trattato dedicato al funzionamento del Consiglio.

Articolo 11

Le Parti si consulteranno tramite il Consiglio di Sicurezza quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate. Eventuali conseguenze diplomatiche e/o militari saranno valutate dal Consiglio.

Articolo 12

Ogni nazione che vuole applicarsi per aderire al Patto può richiedere di essere ammessa all' organizzazione con lo status di Osservatore. La richiesta verrà sottoposta al Consiglio che potrà concedere lo status di Osservatore con un voto a maggioranza assoluta.

Per richiedere lo status di osservatore bisogna fornire garanzie di stabilità interna ed essere in pace con tutti gli Stati membri del Consiglio, inoltre gli osservatori sono tenuti a ratificare un patto di non aggressione o di alleanza difensiva con le Nazioni del Consiglio e gli altri Stati osservatori.

[1] [2] [3] Il Cancelliere rimane in carica per 2 mesi. Non è previsto un limite di mandati.

(E’ auspicabile eleggere un Cancelliere a rotazione di provenienza di ogni nazione)

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio di Sicurezza e le votazioni sono private e vi partecipano i due delegati di ogni nazione e il Cancelliere. Su richiesta di un delegato possono essere convocate autorità militari o civili dei singoli paesi allo scopo di offrire al Consiglio la propria consulenza su determinate questioni.

Tali autorità eventualmente convocate non hanno comunque il diritto di voto.

Articolo 19

In caso di necessità per ragioni militari il Consiglio di Sicurezza può convocare continuativamente i Generali di ogni nazione allo scopo di costituire un organo militare per coordinare gli interventi comuni.

Per coordinare eventuali operazioni belliche in cui sono impegnate congiuntamente le forze delle Nazioni aderenti al Patto il Consiglio può eleggere un Comandante in Capo delle forze militari che avrà compiti di direzione e coordinamento degli sforzi bellici comuni e riferirà direttamente al Consiglio.

Articolo 20

Nel caso in cui una nazione aderente scenda in guerra per difendersi da un' aggressione è dovere degli alleati aderenti al Patto sostenere lo sforzo bellico con ogni mezzo necessario.

Il Consiglio deve riunirsi e deliberare lo stato di guerra.

Se una delle Nazioni aderenti al Patto per comprovate motivazioni di difficoltà si trova a non poter sostenere lo sforzo bellico avrà comunque l' obbligo di sostenere gli alleati finanziariamente attraverso prestiti privi di interesse o mediante la fornitura di risorse e si impegnerà a scendere in guerra qualora le situazioni che lo avevano impedito dovessero risolversi.

Non è possibile concludere una pace separata senza una precedente deliberazione favorevole del Consiglio di Sicurezza, si rimane comunque vincolati all' appoggio finanziario e logistico verso gli alleati.

Articolo 21

Il Consiglio all' unanimità può dichiarare lo stato di guerra contro una nazione che abbia portato concrete e ripetute minacce alla sicurezza di una delle nazioni aderenti al Patto.

Articolo 22

Eventuali modifiche al presente trattato devono essere approvate all’ unanimità dal Consiglio, nella discussione di tali modifiche è necessario ascoltare anche un responsabile degli Stati osservatori e i Capi di Stato delle nazioni membri nel caso in cui questi non partecipino direttamente al Consiglio in qualità di delegati.

Tali modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l’ approvazione, non è necessario seguire le procedure di ratifica dei singoli Stati aderenti in quanto la loro volontà si considera rappresentanta dai propri delegati.

Articolo 23

I delegati, siano essi individui che ricoprono cariche nei governi delle rispettive nazioni o semplici cittadini, sono rappresentanti della volontà della propria nazione e dell’ indirizzo politico stabilito dal proprio Governo.

Nell’ esercizio dei loro poteri all’ interno del Consiglio godono di pieni poteri decisionali ma sono tenuti a tenere costantemente informati il proprio Governo della loro attività.

Se un delegato persegue in Consiglio una posizione opposta all’ indirizzo politico stabilito dalla propria nazione le decisioni del Consiglio derivanti da tale posizione non possono essere annullate senza l’ accordo degli altri stati membro. Se una situazione del genere dovesse verificarsi la nazione è tenuta comunque al rispetto della decisione presa e a sostituire immediatamente il proprio delegato adottando eventualmente altre sanzioni nei suoi confronti.

Ammissione ed espulsione di nuovi membri

Articolo 24

Gli Stati Osservatori possono assistere alla fase dibattimentale di alcune discussioni, su permesso del Consiglio, e hanno facoltà di intervenire pur non partecipando al voto.

Articolo 25

Uno Stato Osservatore deve fornire garanzie di stabilità interna e adempiere agli obblighi del presente trattato adoperandosi per il mantenimento della pace e dotandosi di un appartato bellico in grado di resistere ad un aggressione di nazioni terze o di barbari. Possono essere adottati ulteriori criteri di giudizio per tenere conto anche di criteri culturali nel giudizio riguardante gli Stati Osservatori.

Il Consiglio può chiedere di verificare in qualunque momento la preparazione bellica degli eserciti di uno Stato Osservatore come riterrà necessario.

Il Consiglio chiederà periodici resoconti agli Stati Osservatori per valutare il loro l’ adempimento ai criteri richiesti per l’ adesione al Patto di Sicurezza.

Articolo 26

Dopo due settimane dall’ accettazione di uno Stato Osservatore il Consiglio si esprimerà a maggioranza assoluta valutandone i risultati e stabilendo se permettere all’ Osservatore di proseguire il percorso di adesione.

Dopo un mese dalla prima valutazione il Consiglio si esprimerà nuovamente, in maniera più dettagliata e all’ unanimità. In caso di esito positivo lo Stato Osservatore diventerà un membro a tutti gli effetti del Patto di Sicurezza e potrà nominare i propri delegati al Consiglio di Sicurezza.

In caso di voto negativo in una di queste due valutazioni il Consiglio potrà decidere se rimandare l’ adesione dello Stato Osservatore e attendere che questo raggiunga i requisiti richiesti o, in caso di grave inadempimenti, togliergli la qualifica di Stato Osservatore annullando i trattati in corso ed eventualmente ricorrendo ad ulteriori sanzioni.

Articolo 27

Il Consiglio si riserva di decidere in seguito a quali condizioni sarà possibile espellere uno Stato membro e di metterlo a statuto.

Firme

Attendo la firma del Presidente Nobisio

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il Presidente firma questo accordo e nomina i delegati me stesso, Nobisio e Waplo.

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