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Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.

iManu360

Contest Giftcode Minecraft

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Come dal titolo , lo zio di un mio amico gli ha regalato 3 giftcode , uno l'ho preso io , uno il mio amico e uno lo stiamo usando per fare un contest... Per partecipare è semplicissimo , andate qua :

http://www.youtube.com/watch?v=CQerHzLI62c

SE CREANDO QUESTO TOPIC HO VIOLATO QUALCHE REGOLA VI PREGO DI ELIMINARLO.

COMUNQUE SIA , BUON CONTEST.

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Aggiungo che le regole sono scritte nella descrizione del video..

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Se installi flashplayer vedi l'anteprima di un video

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c'è l'ho già ma non vedo nulla,comunque da quel che ho capito è un problema mio,non è che potresti passarmi un link?

EDIT: Ho risolto,e scusa per il disturbo!

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Niente :D PS : Finisce il 15/04 , affrettatevi

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Registrato, commentato, iscritto, ho messo mi piace, ora attendo ;]

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Prima di fare un contest leggete queste regole da seguire nello statuto italiano per non mettervi nei guai e non ricevere multe saltatissime !

D
.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi."

Testo aggiornato Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28.

(omissis)

6. Svolgimento delle prove.

1.
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Tale comunicazione può essere sostituito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo

1989. n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché, nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto

riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli

candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima

partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati

esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

(omissis)

11.
Adempimenti della commissione.

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine

del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti.

sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli

articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola

traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai

componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione

esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e. previo accertamento della

loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della

chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da

svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi

di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione.

L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata

relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o

all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento

della funzione pubblica.

12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.

7.
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove

concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse,

immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per

ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima

dell'effettuazione delle prove orali.

3.I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli

1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione

esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma

di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un

componente del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di

concorso, ed i dizionari

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte

lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutte

o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di

linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè, altro contrassegno, mette il foglio o i fogli

nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella

busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso

numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le

buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due

componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati

presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità,

potranno assistere alle anzidetto operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori

relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i

relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico

raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione

interessata, al termine delle prove scritte.

15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i

singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da

ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle

graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto disposto

dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di

particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la

funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni

ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri o dell'amministrazione interessata.

6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di

pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

6
-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo

ente.

7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata

pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale

data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle

procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.

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Il nostro contest è iniziato prima della conferma della nuova legge , dunque , siamo liberi di terminarlo.

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