Narbeleth 26 Inviato Aprile 15, 2012 Ebbene si: il popolo degli Othrond non finisce con la Terza Era :) Ormai gli eremiti avranno imparato a conoscerci, insieme a qualche cittadino...non sappiamo ancora come verrà improntato il nuovo aspetto Wiki della comunità, ma una cosa è sicura: gli intenti restano gli stessi! E per la precisione: la creazione di uno Stato dove tutti gli eremiti possano trovare rifugio ed ospitalità (ovviamente non solo loro XD). Il nucleo forte degli Othrond c'è già nella Quarta Era...ora abbiamo bisogno di nuove leve! Costruttori volenterosi, possibilmente esperti del server, e che condividano i nostri ideali! I lavori per la nuova città partiranno prestissimo, quindi radunatevi!! :) Qui inoltre c'è la Costituzione del nuovo Regno, per mostrare a tutti quali saranno i princìpi base su cui si fonderà: COSTITUZIONE DEL REGNO EREMITICO DEGLI OTHROND Sezione I: Principi fondamentali Art. 1: Il Regno è una comunità eremitica: è formato da eremiti, i quali liberamente scelgono di associarsi tra loro e fondare i loro rapporti reciproci sulla base di norme e valori condivisi, espressi in questa Costituzione. Tali norme e valori hanno il loro fulcro ed il loro fondamento nei supremi vincoli di solidarietà e collaborazione. Art. 2: Tutti gli eremiti posseggono eguale dignità ed eguali diritti, ed è sommo scopo del Regno il far si che essi siano tutelati. Art. 3: Il Regno persegue pacificamente i suoi scopi, e vede nella pace e nella stabilità i massimi valori necessari affinché la sua missione possa esplicarsi con successo. Art. 4: Il Regno difende il diritto alla sopravvivenza suo e dei suoi consociati, se del caso, con ogni mezzo possibile e necessario, non escluso il ricorso alla forza. Art. 5: Ogni eremita ha il diritto di professare il credo che ritiene più adatto a sé ed ai suoi bisogni. In nessun caso gli potrà esser fatto divieto di professare tale credo, o lo si potrà ostacolare, purché tale credo non violi le norme ed i principi costituzionalmente sanciti. Art. 6: Il commercio, in quanto attività tesa al perseguimento di una vita più dignitosa e consona ai desideri di ognuno, è libero, e gode della protezione del Regno e della comunità tutta. Per questo motivo il Regno tutela tutti coloro che attraversino il suo territorio, fornendo se del caso aiuto e soccorso, e garantendo la libera circolazione di uomini e merci, fin quanto ciò non minacci l’integrità del Regno stesso e non violi alcuna norma. Art. 7: La cultura ed il patrimonio artistico del Regno sono considerati tra i massimi valori della comunità. Ogni consociato ha il diritto di contribuire alla loro tutela ed al loro ampliamento secondo quanto stabilito dalla legge. Sezione II: Diritti e doveri dei consociati Art. 8: Tutti gli eremiti hanno diritto alla propria sopravvivenza ed alla salvaguardia della propria persona e delle proprie proprietà, purché quest’ultimo caso non ostacoli il perseguimento del bene comune. Art. 9: Ogni eremita ha diritto di vivere una vita dignitosa, nel rispetto dei suoi diritti, secondo le sue capacità ed i suoi desideri. Ha il diritto ad una occupazione, laddove lo desideri. Art. 10: Ogni consociato ha il diritto ed il dovere di fornire alla comunità il suo proprio, unico apporto nel perseguimento dei fini comuni. Egli ha il dovere di prestare servizio alla comunità laddove richiesto, e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa. Tale dovere include la prestazione militare, se necessario. Art. 11: Tutti i consociati possiedono pari diritto di esprimere la loro opinione ed il loro pensiero mediante qualunque mezzo di comunicazione lecito. Essi possono liberamente radunarsi, in pubblico come in privato, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, e previa autorizzazione, in caso di riunione pubblica, delle autorità competenti. Art. 12: Ogni consociato può partecipare, laddove lo desideri, alla vita politica della comunità secondo i suoi propri desideri, bisogni e capacità. Egli ha anche il dovere di seguire le direttive politiche impartite, nel rispetto della Costituzione e dei valori fondamentali della comunità. Art. 13: Ogni consociato ha il dovere di conformarsi ai valori ed alle norme espressi in questa Costituzione. Ha il dovere di rispettare la libertà e proprietà altrui, e di non recare offesa ad altri consociati. Art. 14: Il Regno e la comunità tutta si impegnano a rispettare i diritti sanciti dalla Costituzione, a tutelarli ed a renderli effettivi, con ogni mezzo a loro disposizione. Sezione III: Governo Art. 15: Il Regno è una Monarchia Costituzionale. Il Re è il Capo dello Stato e del Governo, rappresenta ufficialmente il popolo degli Othrond, presiede le riunioni dell’Assemblea, amministra la giustizia suprema, ha facoltà di proporre e promulgare leggi mediante decreto, nomina i membri del Governo ed il Primo Lord, ratifica i trattati, distribuisce titoli e cariche onorifiche. E’ Capo delle Forze Armate. Egli esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel pieno rispetto della Costituzione e dei suoi valori fondamentali, di cui è garante. La successione è stabilita mediante apposito decreto o disposizione. Art. 16: Il Re è affiancato nel suo operato dal Consiglio Reale. Esso è un organo consultivo composto dai capi delle casate degli Othrond e dai governatori degli insediamenti facenti parte del Regno, ed ha facoltà di proporre leggi all’Assemblea o al sovrano. Art. 17: Il Governo detiene il potere esecutivo. Esso è composto da diversi Ministeri, il cui numero e le cui funzioni possono essere liberamente decise. Presiede la riunione di tutti i Ministeri il Primo Lord, nominato direttamente dal sovrano, a cui questi può delegare parte delle sue funzioni, se del caso. Egli inoltre coordina l'azione congiunta del Governo e dell'Assemblea, presiedendola insieme al Re. Il Governo mette in esecuzione le leggi approvate dall’Assemblea e promulgate dal sovrano, e può a sua volta proporre leggi sia all’una che all’altro. Esso regolamenta la sua attività mediante statuto interno. Art. 18: In casi di estrema necessità ed urgenza, il Governo può emanare decreti speciali con valore di legge ed esecuzione immediata, previa approvazione del sovrano. Tali decreti dovranno poi essere sottoposti al giudizio dell’Assemblea entro i cinque giorni seguenti dalla loro promulgazione. In caso di mancata approvazione dell’Assemblea, tali decreti decadono immediatamente. Il sovrano può a sua volte proporre al Governo l’emanazione di un decreto speciale. Art. 19: In nessun caso l’azione del Governo potrà essere in contrasto con le norme della Costituzione ed i suoi valori fondamentali. Sezione IV: L’Assemblea Art. 20: L’Assemblea è il principale organo legislativo del Regno. Essa ha il potere di discutere ed approvare leggi, di approvare le dichiarazioni di guerra ed i trattati di pace; ha competenza su qualunque materia, mediante le apposite Commissioni, ad eccezione della persona del sovrano. Può appoggiare le nomine di Governo fatte dal sovrano, se richiesto, e proporne di proprie allo stesso. Art. 21: Per assicurare il corretto svolgimento delle sue funzioni, l’Assemblea si doterà di un proprio regolamento esclusivo, che sarà soggetto a votazione da parte dell’Assemblea stessa. Tale regolamento non dovrà essere in contrasto con nessuna norma costituzionalmente sancita. Art. 22: L’Assemblea si suddivide in Commissioni, ciascuna per ogni argomento rilevante. Tali Commissioni potranno essere di numero e composizione variabili. Ogni Commissione ha potere di legiferare nella materia di sua propria competenza, previa approvazione dell’Assemblea stessa. Inoltre, può fornire consigli e pareri al Governo, ad altre Commissioni, all’Assemblea stessa ed al sovrano, se richiesto e laddove l’attività di questi soggetti vada ad incidere in qualche modo sulla materia di competenza della Commissione stessa. Art. 23: Sono eleggibili all’Assemblea tutti i consociati con residenza nel Regno da più di due mesi, che non abbiano precedenti penali di alcun tipo all’interno del Regno stesso. Non possono essere eletti consociati che rivestono altre cariche all’interno del governo: in caso di elezione, il consociato dovrà rinunciare ufficialmente alla sua carica per poter sedere all’Assemblea. Parimenti vi è inconciliabilità tra l’esser membro dell’Assemblea e governatore di un insediamento (tranne casi particolari che vengano opportunamente ponderati). Art. 24: La ripartizione dei seggi all’Assemblea avviene tramite elezione in collegi uninominali a maggioranza relativa, con secondo turno di ballottaggio in caso di parità tra concorrenti. Ogni collegio sarà composto da dieci membri ciascuno. Art. 25: Il regolamento dell’Assemblea prescrive le modalità di voto ed i requisiti per l’approvazione delle leggi all’interno della stessa. Eccezione a questa regola sono tutte le leggi di natura costituzionale, che andranno modificate solo previa doppia consultazione, con votazioni a maggioranza assoluta, ed una distanza tra la prima e la seconda consultazione di un mese. In qualità di garante della Costituzione il sovrano, previa consultazione con il Consiglio Reale, può bloccare una modifica costituzionale ritenuta contraria ai principi ed alle norme della Costituzione stessa. Leggi di modifica costituzionale possono essere proposte anche dal Governo. Eventuali modifiche alla legge elettorale possono non essere soggette all’iter di revisione costituzionale, con l’assenso del sovrano. Art. 26: L’Assemblea si impegna nello svolgimento delle sue funzioni e nell’esercizio dei suoi poteri al pieno rispetto dei principi e delle norme fondamentali della Costituzione. Sezione V: Amministrazione Art. 27: La suddivisione amministrativa del Regno viene decisa mediante decreto governativo o del sovrano, e può essere modificata previa deliberazione dell’Assemblea. Sezione VI: Giustizia Art. 28: La giustizia è considerato uno dei massimi valori del Regno e della comunità. Entrambi hanno il diritto ed il dovere di promuovere tale valore ed agire nel suo rispetto. Art. 29: La giustizia è amministrata dal Re, nel rispetto della Costituzione, delle sue norme e dei suoi principi. Egli delega tale sua funzione a giudici di sua nomina, pur restando vertice della struttura giudiziaria. Art. 30: In casi di particolare gravità, il Re può disporre la creazione di giurie popolari da affiancare ai giudici in un determinato processo. Il parere della giuria è vincolante per il giudice. Art. 31: Ogni consociato ha il diritto di godere di una difesa la più valida possibile, in caso di processo, nominando un avvocato di sua scelta o, in mancanza di ciò, venendo affiancato da un avvocato scelto dal tribunale stesso. Art. 32: I reati e le rispettive pene vengono stabiliti dal Codice Penale. Il giudice, nell’emettere sentenza, ha il dovere di seguire tali disposizioni. Sezione VII: Garanzie costituzionali Art. 33: Il Re è il garante della Costituzione, delle sue norme e dei suoi principi. Egli può delegare l’esercizio di tale funzione di garanzia ad una apposta Corte, di nomina regia ma con assenso dell’Assemblea, che può bloccare le proposte di legge che ritiene contrarie alla Costituzione, previa motivazione. Può inoltre avere funzioni consultive verso il Governo, l’Assemblea, od il sovrano stesso. Narbeleth I Re degli Othrond Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Narbeleth 26 Inviato Aprile 15, 2012 infatti ho sbagliato a scrivere XDXDXD Ovviamente l'invito è rivolto anche ad ex-cittadini sia chiaro :) te poi che hai fondato un'intera città, meglio ancora! Che ne diresti di unirti a noi? :) Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti