Sharpclow 59 Inviato Aprile 21, 2012 DIARCHIA. 1.0 La diarchia si compone di 2 cancellieri e 5 ministri. 1.1 I cancellieri avranno potere in ambito estero (con decisioni unanimi tra loro) e in ambiti cittadini (senza bisogno necessario del si della controparte). Saranno giudici in caso di controversia e mandatari unici e finali del potere esecutivo della città in caso di controversia. 1.2 I ministri saranno 5: - Uno all'agricoltura, caccia e gestione boschiva. I compiti sono al paragrafo 5.1 - Uno dell'interno. I compiti sono al paragrafo 5.4 - Uno alla difesa e gestione dell'edilizia militare. I compiti sono al paragrafo 5.3 - Uno all'economia. I compiti sono al paragrafo 5.2 - Uno all'accoglienza e ai rapporti cittadino-governo. I compiti sono al paragrafo 5.5 1.3 Avranno potere legislativo ed esecutivo svincolato dai cancellieri (non dovranno chiedere permessi per ciò che concerne il loro ambito cosi da poter agire in autonomia anche in assenza dei cancellieri). Qualora vogliano adottare norme nell'ambito che non gli spetta potranno solo dopo permesso ottenuto dal ministro di diritto. Avranno il dovere di rappresentare la nazione nelle sedi opportune e vigilare sull'operato dei cittadini apportando rimedio se qualcosa non va entro le leggi stabilite. In caso di disputa accesa e ferma sull'approvazione di una qualsivoglia legge/progetto avranno facoltà di chiedere un voto ai cancellieri che UNANIMEMENTE dovranno accondiscendere. In caso la disputa continui si procederà a voto popolare. 1.4 I cancellieri avranno mandato vitalizio. 1.4.1 Potranno essere rimossi solo per mano del consiglio dei ministri, dopo voto interno unanime con motivazione valida. 1.4.2 Qualora solo 1 dei cancellieri venga posto a giudizio il voto dei ministri potrà dirsi valido solo qualora l'altro cancelliere non ponga un veto sulla votazione ministeriale annullando l'esecutività di quest'ultima. 1.4.3 I motivi per cui i MINISTRI (in rappresentanza dei cittadini) possono richiedere la destituzione di un cancelliere possono e devono essere di gravità assoluta e irreparabile. Verranno valutati di volta in volta in sede di consiglio. (ES. assenza ingiustificata di 3 settimane, truffa, rapina, grief, immotivato ostacolamento di operazioni volte al benessere cittadino). 1.5.1 I ministri vengono ELETTI tramite votazione popolare PUBBLICA. 1.5.2 Chi si candida potrà farlo solo in uno dei cinque ministeri. 1.5.2.1 Non potrà votare se stesso. 1.5.2.2 Non dovrà costringere altri a votarlo con la forza. 1.5.2.3 Non dovrà pagare altri per essere eletto. 1.5.3 Chiunque si candidi dovrà essere di una dirittura morale tale da non poter MAI essere imputato da terzi in procedimenti punitivi per atti esterni alla città (in pratica nessun griefer, ladro, truffatore). 1.5.4 Al termine della votazione verrà visionato il numero percentuale degli elettori e chi avrà ottenuto una maggioranza (anche relativa ES. 30% contro 20% di altri) otterrà il posto. 1.5.5 Il mandato avrà durata di 25 giorni. 1.5.6 Potranno essere rimossi dal loro incarico ministri che, superato un tempo ragionevole di 7 giorni di mandato, dopo votazione popolare PUBBLICA ricevano la sfiducia di almeno il 35% dei votanti. 1.5.7 I cancellieri non possono rimuovere i ministri dal loro incarico, salvo casi eccezionali, in quanto portatori del mandato conferitogli dai cittadini e che solo i cittadini possono togliere. 1.5.8 A proporre la sfiducia a un ministro dovranno essere i cittadini nella misura di almeno 1 unità. Nel caso che la votazione non gli arrida il cittadino non verrà in alcun modo perseguitato. 1.5.8.1 Qualora l'articolo 1.5.8 venga infranto si potrà procedere civilmente alla revoca del mandato del ministro soggetto della persecuzione sul cittadino. 1.5.8.2 Il ministro che superi la votazione indenne non potrà più essere sfiduciato fino al termine del mandato. 1.5.9 Il ministro, qualora sfiduciato, torna ad essere un cittadino e non può ricandidarsi al ruolo istituzionale ricoperto fin'ora. 1.6 Per casi straordinari (riforme, guerra, strutture complesse) saranno concesse proroghe al mandato dei ministri nella misura ritenuta congrua dai cancellieri. 2.0 In caso di guerra i cinque ministeri convergono in uno solo. Il potere andrà al ministero della guerra nella figura del suo ministro che potrà decidere, previa consultazione con i cancellieri, tutto il necessario per la salvaguardia cittadina. 3.0 Ai cancellieri e ai ministri spetta una retribuzione da quantificarsi nella misura ritenuta idonea in sede di consiglio. 3.1 Ogni aiuto terzo, che non svolga lavori pubblici, dato a queste figure verrà retribuito dagli stessi esonerando la città da questo onere pecuniario. 4.0 Il consiglio dei ministri comprende: i 5 ministri e i 2 cancellieri di Stato. 4.1 E' obbligatorio effettuare una riunione del consiglio ogni legislatura a inizio e metà della stessa onde verificare il progresso dei lavori iniziati o in programma o decidere quelli futuri. 4.2 Al termine di ogni riunione deve essere redatto, da uno dei membri da decidere in sede, un verbale con ciò che è stato deciso nella riunione. 5.0 Ogni ministro ha diritti e doveri ben precisi da onorare e rispettare. 5.1 Il ministro all'agricoltura, caccia e gestione boschiva annovera tra i suoi compiti la gestione delle risorse agricole e faunistiche della città. E' suo compito creare, gestire o dar mandato a gestire la/e farm o il/gli allevamento/i della città. Inoltre deve controllare o dar mandato a controllare a terzi che il patrimonio boschivo cittadino resti il più possibile integro e funzionale agli interessi della città. 5.1.1 Ogni proposta abbia bisogno di zenar prima di essere attuata dovrà essere sottoposta al consenso del ministro all'economia. Ogni infrazione alla regola 5 comma 1.1 comporterà il sollevamento dall'incarico e elezioni. 5.2 il ministro all'economia annovera tra i suoi compiti quello ben difficile di costituire in città un sistema economico efficiente che dia zenar alla città ma non lasci i cittadini nella fame. Qualora sorgano dubbi tra i cancellieri sull'operato cittadino verranno discussi in sede di consiglio. 5.2.1 Ha piena facolta di approvare spese cittadine sotto i 10k zenar in autonomia secondo i propri canoni di giudizio. Sopra questa soglia deve NECESSARIAMENTE riferire ai cancellieri prima di approvare. Ogni infrazione alla regola 5 comma 2.1 comporterà il sollevamento dall'incarico e elezioni. 5.3 Il ministro alla difesa e gestione dell'edilizia militare annovera tra i suoi incarichi il garantire sicurezza alla città nel modo che ritenga più congruo. Può arruolare un esercito, corpi di polizia e qualora lo ritenga necessario Guardia forestale. E' il solo che possa ordinare l'edificazione/modifica della cinta muraria , eccezion fatta per i cancellieri, anche sorvolando sulle decisioni prese dal ministro dell'economia riguardo l'edilizia civile. 5.3.1 Ogni proposta abbia bisogno di zenar prima di essere attuata dovrà essere sottoposta al consenso del ministro all'economia. Ogni infrazione alla regola 5 comma 3.1 comporterà il sollevamento dall'incarico e elezioni. 5.4 Il ministro dell'interno annovera tra i suoi compiti il controllo dell'edilizia civile, l'ubicazione di ogni abbellimento cittadino e il rispetto dello stile cittadino in ogni struttura costruita. 5.4.1 Ogni proposta abbia bisogno di zenar prima di essere attuata dovrà essere sottoposta al consenso del ministro all'economia. Ogni infrazione alla regola 5 comma 4.1 comporterà il sollevamento dall'incarico e elezioni. 5.5 Il ministero all'accoglienza e ai rapporti cittadino-governo annovera tra i suoi compiti il fare da tramite tra le richieste dei cittadini e il ministro a cui tale richiesta deve venire recapitata, non ha poteri sull'ubicazione o sull'approvazione di eventuali progetti cittadini. E' l'unico e solo referente al quale i cittadini devono rivolgersi per ottenere informazioni, questo per non creare disordini e far si che sia un solo uomo a portare i problemi dei cittadini in consiglio. Inoltre ha facoltà di accogliere i nuovi arrivati, spiegargli il funzionamento delle dinamiche cittadine e assegnare plot una volta che quest'ultimo sia stato pagato. 5.5.1 Non può proporre progetti che prevedano spesa di zenar dato che non ha potere in alcuno degli ambiti in cui è previsto che si possano ottenere finanziamenti. Qualora abbia tale necessità provveda a far si che tale progetto venga proposto dal ministro competente. Ogni infrazione alla regola 5 comma 5.1 comporterà il sollevamento dall'incarico e elezioni. 6.0 I cancellieri sono 2. 6.1 Ogni cancelliere può prendere decisioni in ambito nazionale in totale autonomia. 6.2 Ogni cancelliere deve prendere decisioni in ambito internazionale solo con la sottoscrizione di tale decisione anche dell'altro cancelliere. 6.3 Qualora uno dei due cancellieri sia assente e irraggiungibile le decisioni di carattere internazionale verranno prese dal cancelliere presente senza consenso unanime. 6.3.1 Qualora uno dei due cancellieri sia assente ma raggiungibile le decisioni di carattere internazionale verranno dovranno attendere la votazione interna dei cancellieri per il consenso unanime all'approvazione. 6.3.2 Ogni infrazione all'articolo 6 comma 3 e 3.1 potranno essere annoverati tra i gravi motivi a cui un ministro può appellarsi per sollevare dall'incarico un cancelliere. 6.4 hanno libertà assoluta in ambito legislativo e esecutivo nazionale e internazionale. 6.5 Possono sollevare dall'incarico i ministri qualora sopraggiungano gravi motivi tali a giustificare questa decisione. 6.5.1La decisione è inappellabile ed eseguibile immediatamente dopo l'approvazione. Non sono previsti appelli. 6.6 Possiedono diritto di veto sulle proposte dei ministri. 6.6.1 il diritto di veto può essere applicato su tutte le proposte dei ministri e deve avere motivazione valida. 6.6.1.1 La motivazione viene giudicata se valida o meno dall'altro cancelliere secondo i criteri che più reputa opportuni. 6.7 In caso di sollevamento dall'incarico il posto di cancelliere viene assegnato dopo una votazione interna tra i 5 ministri. 6.7.1 La votazione è pubblica in sede di consiglio. 6.7.2 Non possono votare se stessi 6.7.3 Non possono candidare terze persone esterne al consiglio 6.7.4 Non possono decidere di passare a una monarchia 6.7.5 Il cancelliere deposto non può ricandidarsi a nessun ruolo istituzionale previa modifica di questo comma. 6.8 Il cancelliere deposto torna a essere un normale cittadino. Firmatario Sharpclow Cancelliere di Symbian *eventuali errori verranno corretti alla prima rilettura. 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Sharpclow 59 Inviato Giugno 10, 2012 EDIT Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti