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FrancescoCO

[Normativa] - L. 2 Protezione Degli Affari Di Stato

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LEGGE N.2

PROTEZIONE DEGLI AFFARI DI STATO E DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI A SEGRETO DI STATO

Viste le scelte espresse dal popolo sovrano con votazione relativa alla “Legge Antispionaggio”,

LA REPUBBLICA DI EOS

promulga la seguente legge:

Art. 1) È fatto assoluto divieto agli abitanti della Nazione di Eos di diffondere, attraverso qualunque mezzo a stranieri, ad altre Nazioni o a loro rappresentanti, informazioni sensibili di importanza nazionale la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza della Nazione.

Art. 2) Gli atti coperti da segreto di Stato non possono essere in alcun modo trasmessi ad altre persone, siano esse stranieri o abitanti della Repubblica di Eos, se non a seguito di espressa autorizzazione del Primo Popolare o del Legislatore o di persone da essi delegate. L’eventuale delega da parte delle predette cariche potrà essere affidata esclusivamente ai Popolari legittimamente eletti dal popolo.

Art. 3) I cittadini di Eos che divulghino documenti coperti da segreto di Stato o rivelino a soggetti esterni alla Nazione di Eos informazioni sensibili e/o critiche per la sicurezza dello Stato, commettono alto tradimento e saranno giudicati dalla Corte Marziale che, in caso di colpevolezza, potrà disporre una pena massima pari all’esilio permanente dalla Nazione e alla confisca di tutti i beni del condannato.

Art. 4) È fatto divieto ai cittadini di Eos di instaurare rapporti con cittadini di altre nazioni o eremiti al fine di disturbare il regolare svolgimento degli affari interni della Repubblica di Eos, siano essi atti governativi o amministrativi, votazioni del popolo e qualunque altro atto o avvenimento che riguardi la vita sociale, economica, politica amministrativa dello Stato.

Art. 5) Chiunque abbia perso lo status di cittadino, per scelta volontaria o per esilio imposto dall'Autorità Giudiziaria o dalla Corte Marziale, è tenuto sempre e in ogni caso a non divulgare quanto dichiarato segreto di Stato dalla nazione di Eos e a non diffondere alcun tipo di informazione che possa compromettere la sicurezza della nazione di Eos.

Art. 6) Chiunque infranga quanto esposto all'art. 5 è dichiarato nemico della nazione ed è attaccabile a vista da tutti i cittadini di Eos. Lo status di nemico della nazione può essere cancellato dietro pagamento di una sanzione di importo compreso tra un minimo di 25.000z e un massimo di 200.000z alla nazione di Eos. L'importo esatto da corrispondere è stabilito dall'Autorità Giudiziaria o dalla Corte Marziale, le quali sono tenute a darne motivazione.

Il legislatore

fco85

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