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Fabled King

Le Bestemmie

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Questa è la tipica bestemmia siciliana tradizionale:

 

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Ci vuole un po' di ragionamento per capire.

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Art.724 del codice penale:

"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. "

 

e

Corte Di Cassazione del 27 marzo 1992:

 

« ... assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, vien sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art.21 ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi.»

 

Adieu.

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Art.724 del codice penale:

"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. "

 

e

Corte Di Cassazione del 27 marzo 1992:

 

« ... assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, vien sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art.21 ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi.»

 

Adieu.

 

 

c'è gente che si fa le leggi per depenalizzare il falso in bilancio, e non è certo una legge giusta :asd:

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Le bestemmie verso i santi, la madonna e lo spirito santo non sono ne reato ne illecito amministrativo.

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Le bestemmie verso i santi, la madonna e lo spirito santo non sono ne reato ne illecito amministrativo.

Quindi si può bestemmiare sulla madonna in pubblico?

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Quindi si può bestemmiare sulla madonna in pubblico?


fino a che non rientra sulle leggi sul buon costume si, in ogni caso il limite è la decenza, non puoi di certo dare della meretrice alla madonna davanti a dei ferventi credenti, non credi?

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fino a che non rientra sulle leggi sul buon costume si, in ogni caso il limite è la decenza, non puoi di certo dare della meretrice alla madonna davanti a dei ferventi credenti, non credi?

Certo, grazie per le delucidazioni :sisi:

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Le bestemmie verso i santi, la madonna e lo spirito santo non sono ne reato ne illecito amministrativo.

 

 

In verità non è proprio così. Non portare esempi riguardanti sentenze perché le sentenze non hanno valore di legge.

 

Il caso pragmatico è questo:

 

In teoria qualunque bestemmia è reato, ma siccome le persone che devono giudicarlo non hanno nessuna propensione ad estenderne la fattispecie, concretamentamente la bestemmia non ha generalmente comportato sanzioni.

 

E questo non è che è così da ieri...è sempre stato così dalla notte dei tempi...

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In verità non è proprio così. Non portare esempi riguardanti sentenze perché le sentenze non hanno valore di legge.
 
Il caso pragmatico è questo:
 
In teoria qualunque bestemmia è reato, ma siccome le persone che devono giudicarlo non hanno nessuna propensione ad estenderne la fattispecie, concretamentamente la bestemmia non ha generalmente comportato sanzioni.
 
E questo non è che è così da ieri...è sempre stato così dalla notte dei tempi...


Citato da Wikipedia:


L'oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la procura di Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”[5]: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto 1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l'imputato ha ottenuto l'assoluzione in quanto "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore capo di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine ad una denuncia per vilipendio a carico di un'associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna[6]. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del tribunale di Bologna, tuttavia dal mondo cattolico[7][8] (ma anche da alcuni ambienti liberali[9][10]) sono arrivate critiche sia all'attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell'applicare la legge [11]. Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Ai critici appare inoltre quantomeno strano che, come spiegato anche dal GIP di Bologna, l'articolo 404 del codice penale sanzioni l'oltraggio alla religione mediante vilipendio (anche solo verbale) di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. In pratica è sanzionabile un'ingiuria rivolta ad una statua della Madonna, ovvero rivolta ad un simulacro, e non si sanziona invece l'oltraggio alla Madonna in sé, che è il vero oggetto della venerazione dei fedeli.

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Hai fatto esattamente quello che ti avevo detto di non fare.

 

Rileggi meglio:

 

L'oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la procura di Avezzano ha prosciolto un imputato

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